Translate

Visualizzazioni totali del nuovo Blog

AGGIORNAMENTI DA SITI E BLOG

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO

ALEXIAN SANTINO SPINELLI

osservAzione

SUPPORTING ROMA VOICES

ROMA RIGHTS

OPRE ROMA!

RomaniNet - animated romani language cours

SEGRETARIADO GITANO

THE ROMANI WAY

MARCELLO ZUINISI (NAZIONE ROM)

domenica 24 agosto 2014

INTERVENTO TAVOLA ROTONDA: "VERSO UNA LEGGE ITALIANA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MINORANZE ROM E SINTE?"


da pagina FB di Stojanovic Vojislav
INTERVENTO TAVOLA ROTONDA: VERSO UNA LEGGE ITALIANA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MINORANZE ROM E SINTE?
Il problema del trattamento normativo unitario e “dedicato” dei Rom e Sinti, ma, più in generale, anche dei nomadi è, in realtà, un problema strutturato e complesso, che può essere visto come la sommatoria di più problemi riferiti ad altrettanti campi di intervento:
1. E’ un tema di immigrazione, perché una parte dei soggetti non sono italiani o “comunitari” e, spesso, sono in una posizione di irregolarità o, più apertamente, di clandestinità;
2. E’ un problema sociale interno, perché circa 75mila soggetti sono italiani ed un’altra significativa parte sono cittadini dell’Unione, ma tutti vivono situazioni di emarginazione;
3. E’ un problema di minoranza linguistica, per via della pressante richiesta di riconoscimento almeno della lingua “romanì”;
4. E’ un problema di ordine pubblico, perché l’emarginazione può comportare manifestazioni di asocialità o di violenza.
5. E’ un problema di discriminazione etnico-razziale, perché l’opinione pubblica, e non solo, manifesta anche clamorosi segni di insofferenza e di nervosismo.
6. Potrei proseguire, con il problema della giustizia (i membri delle comunità difficilmente si rivolgono alla giustizia italiana, specie civile, perché le regole del gruppo non sempre coincidono con quelle del codice civile), con quello delle prestazioni sanitarie, e perfino con quello della religione, ma credo di aver reso l’idea.
La complessità della situazione comporta approcci di analisi normativa assolutamente diversificati, obiettivo di questi giorni di discussione, e ciò vale proprio se si vuole procedere ad affrontarne la regolazione in via sistemica, considerando, cioè, il popolo nomade come oggetto dedicato di intervento.
L’attuale (XVI) legislatura, apertasi nell’aprile 2008, conosce 4 disegni di legge di iniziativa parlamentare che intendono occuparsi delle tematiche rom. Si tratta dell’ a.S. 2227, recentissimo, ma anche l’unico dotato di una certa sistematicità, presentato il 31 maggio scorso da 17 senatori dell’opposizione, che propone una legislazione di massima per le minoranze etniche, linguistiche e nomadi; l’a.C. 629, che si occupa (molto, molto sommariamente) delle caratteristiche dei campi di sosta e transito per popolazioni nomadi, degli a.S. 1668 e a.C. 1354, dedicati al problema della tutela della minoranza linguistica rom e sinta.
Alla diversità delle problematiche, corrisponde una forte diversificazione degli strumenti normativi di regolazione. In altri termini, Costituzione alla mano, ci dovremmo innanzitutto rendere bene conto che i paletti normativi sono differenti secondo i campi di intervento.
L’immigrazione, come il diritto d’asilo e la condizione giuridica dello straniero, l’ordine pubblico e la sicurezza sono materia di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 lett. a, b ed h); allo stesso modo appartengono allo Stato la normazione sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali e le norme generali sull’istruzione (art. 117 lett. m e n);
L’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, la tutela della salute, il governo del territorio, la promozione delle attività culturali sono materie di legislazione concorrente e, dunque, lo Stato può solo stabilire “principi fondamentali”(art. 117 terzo comma).
Le materie non previste dal primo, secondo e terzo comma dell’art. 117 sono di competenza della legislazione regionale esclusiva. Se si ritenesse che la potestà regolatoria in materia di minoranze, come i Rom ed i Sinti, sia materia di legislazione esclusiva regionale, il problema sulla necessità di una legge statale non si porrebbe affatto e si dovrebbe verificare, regione per regione, il contenuto degli interventi eseguiti.
La situazione della regolazione riguardante Rom e Sinti in Italia è, oggi, la seguente:
1) Ci sono ben 11 leggi regionali:
11 regioni ed una provincia autonoma hanno legiferato, in epoche, per la verità, in gran parte anteriori alla modifica del titolo V della Costituzione, provvedendo non solo a riconoscere diritti, ma anche a predisporre appositi impegni finanziari. Questa situazione, in assenza di una norma statale che individui almeno i principi fondamentali, potrebbe anche portare, dopo la modifica del titolo V, a qualche dubbio su pericoli di debordamento costituzionale degli interventi, specie in relazione alla compatibilità degli impegni di spesa previsti.
In effetti, in materia di riconoscimento di diritti dei nomadi, la legislazione regionale (e quella della Provincia trentina) è molto avanzata anche rispetto agli standard europei.
Le leggi regionali fin qui approvate (Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Lazio, Toscana, Piemonte, Umbria, Sardegna, Liguria, Marche e una legge della Provincia di Trento), hanno come dato comune il riconoscimento del diritto al nomadismo e la tutela dell’identità culturale delle popolazioni rom e sinte, considerate come categoria sociale che necessita di una disciplina specifica in ragione delle proprie peculiarità.
Sul problema dell’alloggio deve registrarsi un certo impegno da parte delle Regioni, con le agevolazioni nell’accesso alla casa e la frammentazione sul territorio degli insediamenti abitativi, la politica delle microaree, (realizzata con successo in alcune regioni), nel favorire esperienze di autocostruzione, (anche queste realizzate felicemente in alcune zone e, magari, nel periodo di transizione verso l’assegnazione di alloggi più adeguati), nel finanziamento di interventi di ristrutturazione all’interno dei campi esistenti, onde migliorare le condizioni di vita dei residenti. Sempre in ordine alla questione alloggiativa, è significativo ricordare come svariati strumenti normativi regionali prevedano interventi agevolativi dell’accesso alla casa per Rom e Sinti che scelgano questa soluzione abitativa, mediante l’erogazione di finanziamenti del Fondo sociale europeo o del Fondo di ristabilimento del Consiglio D’Europa. Un esempio che comporta una soluzione percorribile anche sul piano nazionale, riguardo alle politiche abitative, è quello della Regione Toscana, che, oltre a disciplinare la realizzazione di aree di sosta attrezzate per famiglie allargate (con un massimo di 60 persone), eroga contributi per il risanamento e il recupero di spazi abitativi, e, inoltre, prevede fondi per la regolarizzazione dei luoghi di lavoro per le attività artigiane.
Collegata alla politica toscana sarebbe anche la previsione del finanziamento di interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici abbandonati, e riconvertibili nell’ambito di specifici progetti di realizzazione effettiva del diritto all’abitazione.
Relativamente al problema dell’inserimento lavorativo è molto interessante l’esperienza dello Sportello di avviamento al lavoro esistente a Roma, che ha permesso l’inserimento professionale e favorito l’auto-promozione sociale ed economica, mediante la formazione di cooperative di servizi, commercio e artigianato in vari settori, sempre preservando l’identità culturale e favorendo la conservazione dei mestieri tradizionali. Naturalmente di pari passo vanno avviate politiche di formazione professionale mediante la realizzazione di corsi appositi e promuovendo percorsi di orientamento.
2) Lo Stato, per parte sua, si è affidato soprattutto a due tipi di interventi:
A) In via di normazione secondaria, in materia scolastica si sono succedute varie circolari: sul diritto allo studio/obbligo scolastico per i bambini nomadi (1986), sull’educazione multiculturale come mediazione tra diverse culture, del 1990, che culmina con il decisivo approccio interculturale del testo unico sull’istruzione del 1994. Nella stessa linea si pone il Protocollo firmato nel 2005 tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e Opera Nomadi, che prevede programmi di inserimento scolastico, di integrazione, di contrasto alla dispersione e all’abbandono, e inoltre di formazione specifica multiculturale del corpo docente e di tutti gli operatori della scuola e preparazione professionale di mediatori linguistici e culturali rom e sinti. Occorre puntare, anche in questo settore, ad un impegno congiunto di enti locali, Ministero della pubblica istruzione e organizzazioni del privato sociale, peraltro attivissime da anni in questo settore, per realizzare l’ambizioso obiettivo di “garantire un insegnamento scolastico obbligatorio, gratuito e di qualità per tutti”, come richiesto dalla raccomandazione ECRI n. 10.
In materia sanitaria sono notevoli gli sforzi contenuti nella circolare di attuazione degli articoli 34, 35 e 36 del testo unico per l’immigrazione. Ma, anche in questo settore, esistono gravi difficoltà in dipendenza della scarsa benevolenza di molti operatori sanitari (e degli altri utenti) verso i nomadi, delle patologie spesso collegate a indigenza ed assenza cronica di igiene, delle condizioni abitative estreme, della diffidenza.
Il recentissimo schema di D.P.R. per l’accordo di integrazione, approvato ancora solo preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nel mese di maggio 2010, ( attuativo dell’articolo 4-bis del testo unico, introdotto dall’articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94) , impone anche ai nomadi non italiani, che facciano ingresso in Italia dopo la pubblicazione dell’accordo stesso in Gazzetta Ufficiale, di sottoscrivere un piano di integrazione, l’inosservanza del quale può comportare l’espulsione. Infatti è previsto che l’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei minori, la condanna penale o la sottoposizione a misure di sicurezza personali anche non definitive o la commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari abbiano pesanti ripercussioni sul permesso di soggiorno, impedendone il rinnovo o causandone la revoca. Il provvedimento, per la sua finalità forzatamente “omologatoria” è destinato a creare molte discussioni.
B) Lo Stato è intervenuto sul tema del nomadismo e dei Rom e Sinti con interventi di legislazione primaria, oltre che con le norme di carattere generale, che riguardano la tutela dei diritti umani, dalla Costituzione alla legge di ratifica della Convenzione europea per i diritti umani (la legge n. 848 del 1955), alla legge di ratifica della Carta sociale per i diritti umani (la legge 9 febbraio 1999, n. 30), fino al testo unico per la condizione dello straniero n. 286 del 1998. Per la tipologia di intervento, connessa alla gestione delle politiche migratorie e di sicurezza pubblica, lo Stato si è trovato ad esser sospettato di trattare non solo i Rom e Sinti non appartenenti a Paesi dell’UE, ma anche quelli cittadini comunitari, come se fossero stranieri, ricorrendo, secondo i casi, a sgomberi forzati o a espulsioni.
Finora è prevalso, cioè, l’uso della potestà normativa statale connessa alle lettere a, b, h dell’articolo 117 Cost., mentre certamente appare evidente l’assenza di un positivo intervento in relazione alla lettera m, e, cioè, a quei livelli essenziali delle prestazioni che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale agli appartenenti ad una particolare minoranza come quella dei Rom e Sinti, e in relazione alla necessità di stabilire i “principi fondamentali” per l’intervento regionale. Questa carenza crea alcuni problemi rilevanti. Così, ad esempio, non vi è risposta a fronte della difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno, vincolato, ad oggi, al contratto regolare di lavoro ed alla residenza, non sempre dimostrabile abitando in campi molto spesso privi di numero civico e il riconoscimento della cittadinanza a coloro che sono nati sul territorio italiano, ma non possono provare di avervi soggiornato regolarmente fino alla maggiore età e, dunque, restano in un limbo giuridico, o rischiano l’apolidia. Inoltre lo stesso t.u. 286 trova gravi difficoltà applicative ai soggetti che attuano il nomadismo come modalità di vita.
In effetti, sul piano internazionale, le spinte, per lo Stato, ad affrontare la tematica rom/sinta, ci sarebbero. Tra le altre:
a) Il “Report” annuale, (27/05/08), di Amnesty international, valutando la situazione dei Rom e Sinti in Italia, ha osservato che:
Ai rom di nazionalità italiana, europea e di altri paesi è stato negato un equo accesso all’istruzione, all’alloggio, alle cure mediche e all’occupazione e sono proseguiti in diverse città, tra cui Milano e Roma, gli sgomberi forzati illegali, con il conseguente aggravarsi della condizione di povertà delle comunità colpite. In diversi casi, gli sgomberi non sono stati preceduti da un’adeguata consultazione e da un congruo preavviso, né formalizzati secondo la legislazione interna, impedendo in questo modo l’accesso a rimedi giudiziari.
b) le Risoluzioni del Parlamento europeo 11/03/09 e 25 /03/10 che hanno sottolineato come le popolazioni nomadi, che rappresentano la minoranza europea più numerosa (sono tra i dieci e i dodici milioni nei Paesi comunitari) siano un gruppo sociale altamente vulnerabile, ad alto rischio di disoccupazione e povertà, spesso vittime di criminalizzazione diffusa.
c) La Comunicazione della Commissione UE del 7/04/2010, a margine della Seconda Conferenza Europea sui Rom (Cordova l’8/4/10) che contiene numerose indicazioni utili a individuare i fattori chiave per una efficace strategia inclusiva, ovvero incoraggia l’uso integrato dei fondi UE, come leve per l’inclusione sociale, si propone l’individuazione di modelli di approccio tipizzati e condivisibili per le politiche di inclusione, auspica una maggiore collaborazione tra UE, Stati membri, Ong, autorità locali e comunità, consiglia di permeare, attraverso il metodo c.d. mainstreaming, tutte le politiche sociali con misure per l’inclusione dei Rom, di diffondere i modelli di successo, anche attraverso la partecipazione degli Stati al network Euroma per l’implementazione dell’uso dei Fondi strutturali per l’inclusione rom, di effettuare interventi coordinati e a lungo termine, focalizzando l’importanza della coerenza delle politiche, di prevedere anche specifiche azioni positive, (per superare le situazioni di svantaggio), e infine raccomanda di superare le reticenze locali e di rinforzare la partecipazione dei rom alla formazione delle decisioni che li riguardano.
Ci troviamo, dunque, nella necessità di studiare come e dove intervenire: occorre un approccio sinergico, non solo tra le varie amministrazioni, ciascuna per la propria competenza e portatrice della propria esperienza, ma anche tra queste, il mondo dell’associazionismo e, soprattutto, le comunità presenti in Italia. A questo proposito ricordo che è stato istituito presso l’Unar un tavolo tecnico di coordinamento, di cui faccio parte, con le principali associazioni rappresentative delle comunità rom e sinte.
La campagna DOSTA, della quale anche questa importante conferenza è parte, è frutto della sinergia attuata con il lavoro di progettazione di questo tavolo che garantisce un confronto continuo.
Una legge nazionale efficace sul nomadismo in Italia potrebbe disegnarsi solo con il contributo e la volontà di tutti: di chi intenda far tesoro dei tanti successi (e anche dei molti insuccessi) della legislazione regionale, di chi ritienga di poter trovare un minimo comune denominatore per proteggere la cultura romanì, di chi ritienga di poter pianificare in modo uniforme la gestione del territorio in relazione alla presenza nomade, di chi ritenga necessario individuare e garantire alcuni principi fondamentali propedeutici agli interventi regionali, oltre alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nell’esercizio delle competenze legislative regionali, tenendo presente che, nei termini di cui ho parlato in apertura di questo intervento, esistono considerevoli spazi per un intervento dello Stato.
Tale strumento normativo, in quanto “dedicato”, consentirebbe, in effetti, di riconoscere le specificità delle minoranze rom e sinte e di delineare un sistema di interventi e garanzie nell’ottica del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze. Si tratterebbe di rilevare, in sostanza, le peculiarità di queste popolazioni, rispetto alla condizione degli stranieri in generale, di riconoscerne il diritto tanto al nomadismo quanto alla stanzialità, alla tutela dell’identità culturale e ai diritti fondamentali quali la salute, l’istruzione, la partecipazione alla vita sociale politica, anche attraverso momenti di confronto con le autorità pubbliche.
Un intervento unitario andrebbe studiato anche in vista di un coinvolgimento delle comunità rom e sinte per rafforzare sicurezza e la legalità.
Proprio pochi giorni fa, lo scorso 9 giugno, in occasione dell’esame periodico (universal periodical review) a Ginevra, il Governo italiano ha risposto ad una delle 92 raccomandazioni poste al nostro Paese dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, respingendo la richiesta per il riconoscimento di status di minoranza linguistica per i Rom e Sinti.
E’ stato invece accolto il suggerimento Onu relativo alla costituzione di una Istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani e sono stati presi specifici impegni per migliorare le politiche sociali di inclusione delle minoranze rom e sinte.

Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica | Fondazione Romanì


da pagina FB di Nazzareno Guarnieri
Seconda Carovana della memoria e della diversità linguistica Convegno itinerante Ottave Giornate dei Diritti Linguistici Diversità linguistica e opinione pubblica: dall'accademia al territorio In memoria di Laura Aga-Rossi Friuli - Lombardia - Emilia Romagna - Abruzzo - Molise - Calabria - Basilicat…
FONDAZIONEROMANI.IT

Corso di formazione per attivisti rom e sinti


Potrebbe interessare a qualche vostro giovane?
Al via le iscrizioni per la 2a edizione del Corso di formazione per attivisti rom e sinti promosso da Associazione 21 luglio e European Roma Rights Centre.
21LUGLIO.ORG